OBBLIGO DI ISCRIZIONE QUALE "IMPRESA DI
PULIZIA"
PER LA PULIZIA E DISINFEZIONE
DEI WC
MOBILI DATI IN LOCAZIONE.
Fonti
normative: - L. 25/01/1994, N° 82;
- D.M. (Min.
dell'Industria, Commercio e
Definizione
di "imprese di pulizia" (art. 1 L.82/1994).
Sono
così definite le imprese che svolgono attività di:
-
pulizia;
-
disinfezione;
-
disinfestazione;
-
derattizzazione;
-
sanificazione.
Definizione
delle attività delle imprese di pulizia (art. 1 D.M. 274/1997).
a) Attività di pulizia:
quelle
che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere
polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti
confinati ed aree di pertinenza;
b) Attività di disinfezione:
quelle
che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani
determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o
inattivazione di microrganismi patogeni;
c) Attività di disinfestazione:
quelle
che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli
animali - in particolare artropodi, sia perchè parassiti, vettori o
riserve di agenti infettivi, sia perchè molesti - e specie vegetali non
desiderate.
La
disinfestazione può essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti
ovvero mirata se rivolta a singola specie;
d) Attività di derattizzazione:
quelle
che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni di disinfestazione atti
a determinare o la distruzione completa o la riduzione del numero della
popolazione dei ratti o dei topi al disotto di una certa soglia;
e) Attività di sanificazione:
quelle
che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani
determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di
disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni
del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione
ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore.
Imprese di pulizia non iscritte o sospese che esercitano ugualmente -
sanzioni previste per il legale rappresentante (art. 6, commi 2° e 3°, L.
82/1994).
Qualora
un' impresa di pulizia esercita un'attività tra quelle elencate dall'art. 1
L.82/1994, senza essere iscritta al Registro delle ditte (leggasi ora
"Registro delle Imprese") o all'Albo Provinciale delle Imprese
Artigiane, ovvero è stata sospesa o cancellata, il/i legale/i rappresentante/i
è/sono punito/i con la reclusione sino a sei mesi, o con la multa da £.
200.000 a £. 1.000.000.
Stessa
pena è prevista qualora un'impresa di pulizia affidi ad un'altra impresa non
regolarmente iscritta l'esercizio di un'attività di "pulizia".
- sanzioni previste per chi contrae (art. 6, comma 4°, L. 82/1994).
A
chiunque stipuli contratti per lo svolgimento di attività di
"pulizia" con imprese di pulizia non iscritte, sospese o cancellate, o
comunque se ne avvalga a titolo oneroso, gli viene comminata una sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da £. 1 milione a
£.
2 milioni.
Qualora
tale infrazione viene commessa da imprese o enti pubblici, ai medesimi si
applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £. 10.000.000
a £. 50.000.000.
- nullità dei contratti stipulati (art. 6, comma 5°, L.82/1994).
I
contratti stipulati con imprese di pulizia non iscritte, sospese o cancellate
dal Registro delle Imprese o dall'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane, sono
nulli.
Attività di pulizia dei bagni mobili.
Come
si evince dalla scheda tecnica di funzionamento dei bagni mobili, gli stessi
vengono sottoposti periodicamente ad interventi di pulizia.
Ciascun intervento di pulizia consiste nell'aspirazione dei reflui, nel lavaggio
interno ed esterno della cabina con acqua calda (100°C) e ad alta pressione (70
atm) addizionata di disinfettante. Quindi nel procedimento di pulizia dei bagni
mobili ricorrono le fattispecie di attività di pulizia e disinfezione,
tipizzate dall'art. 1 del D.M. 274/1997. Infatti il bagno mobile è sicuramente
da considerare non solamente un semplice oggetto ma addirittura un ambiente
confinato (vedi art. 1 D.M. 274/1997 citato), per cui le attività su di
esso compiute sono di pulizia (rimozione delle polveri e delle sporcizie
varie accumulatesi) e di disinfezione (in quanto si adoperano una serie
di misure per distruggere i microrganismi patogeni), o meglio di sanificazione,
che comprende entrambe le precedenti, in quanto viene sanificato l'intero
ambiente-bagno mobile.
Appurato
che gli interventi periodici di pulizia effettuati sui bagni mobili rientrano
tra le attività tipiche ed esclusive delle imprese così-dette di
"pulizia" (ex art. 1 L. 82/1994), ne deriva che le imprese che
effettuano l'attività di locazione e pulizia dei bagni mobili a funzionamento
chimico (o WC chimici che dir si voglia) devono essere iscritte per tale attività
presso il Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. o l'Albo Provinciale delle
Imprese Artigiane e quindi assoggettate alla speciale disciplina prevista dal
combinato disposto della L. 82/1994 e del D.M. 274/1997.
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